Un altro successo dell’Avv. Matteo Marini, una coppia di amici indebitati per il fallimento della loro società potranno lasciarsi alle spalle l’incubo dei debiti.
È importante specificare che nel provvedimento de quo, i clienti hanno potuto beneficiare della procedura familiare, nonostante non fossero coniugati, ma per il fatto di avere il medesimo indirizzo di residenza seppur appartenenti a due nuclei famigliari differenti (la procedura familiare è stata introdotta con la legge n. 176 del 18.12.2020, tale disposizione apporta una modifica alla legge n. 3/2012, anticipando così il c.d. Codice della Crisi).
Ai fini di sottostare alla medesima procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, i clienti hanno addotto l’origine comune del sovraindebitamento stesso: la dichiarazione di fallimento della loro società.
Tutto inizia nell’anno 2004, la società dei clienti dell’Avv. Marini fallisce, le cause sono diverse: mancanza di liquidità e concorrenza che colpiva il settore delle confezioni a basso costo.
I soci, però, nonostante la pronuncia di fallimento della società non domandavano l’esdebitazione a livello personale, in questo modo i debiti societari non soddisfatti con il fallimento ricadevano sulle loro teste.
Da quel momento in poi, uno dei due ex soci onorava regolarmente i debiti contratti, ad eccezione di quelli non soddisfatti con il fallimento. La donna, invece, accumulava ulteriori debiti, giustificati dalla necessità di sostenere le spese funebri del marito e per venire incontro ai debiti del figlio, a cui comprava un’autovettura nuova.
Il monte debitorio, sottoposto ad analisi dell’Avvocato Marini era pari a:
- 000 euro, residuo debiti non soddisfatti con la chiusura del fallimento;
- 000 euro, debiti contratti successivamente alla chiusura del fallimento;
Il patrimonio dei debitori – messo a disposizione dei creditori – consiste in:
- un terreno del valore di circa 25.000 euro;
- un fabbricato del valore di 18.000 euro, attualmente occupato da un parente assistito dagli assistenti sociali;
- due autovetture;
- la pensione di vecchiaia e quella di reversibilità del defunto marito di una degli ex soci (1.600 euro netti)
- Uno stipendio di circa 1.700 euro;
- ⅕ del tfr maturato e maturando del valore di circa 8.000 euro
Al termine della procedura di liquidazione l’uomo e la donna, decorsi i termini della procedura, potranno beneficiare dell’esdebitazione e liberarsi dei debiti contratti e non soddisfatti.
Clicca qui per leggere il provvedimento: Tribunale di Novara – 28.11.22