Lo studio legale dell’Avvocato Matteo Marini ottiene l’accoglimento in primo grado e la conferma in appello dell’istanza di un privato volta ad ottenere il risarcimento del danno da parte di una compagnia assicurativa.
MILANO – VARESE – La vicenda in oggetto riguarda un privato cittadino che, risultato soccombente in una causa contro un istituto bancario, si rivolge alla compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato un contratto di assicurazione, ai fini della copertura delle spese processuali e legali sostenute durante il contezioso.
In sostanza la sua domanda alla compagnia aveva come oggetto la richiesta di coprire, in forza del contratto, l’avveramento del sinistro a seguito del deposito della sovra citata sentenza di soccombenza.
Dopo svariati solleciti senza risposta e dopo la messa in mora dell’assicurazione, quest’ultima trasmetteva al cliente copia del contratto declinando la richiesta di rimborso delle spese eccependo la tardività della denuncia di sinistro.
È a questo punto che il cliente si rivolge all’Avvocato Matteo Marini, il quale deposita presso il Tribunale ricorso ai sensi dell’art. 702 c.p.c. al fine di accertare la validità del contratto di assicurazione, di eccepire l’inadempienza contrattuale in capo alla società assicurativa nei confronti del ricorrente e, per l’effetto, condannare la prima al pagamento della somma a copertura delle spese di giudizio.
Il giudice di I grado, accoglie la domanda solo parzialmente e condanna la società assicuratrice al pagamento di parte della somma richiesta (oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda fino al saldo).
Il fatto non si conclude qui: l’attore, non integralmente soddisfatto, decideva di ricorrere in appello al fine di modificare l’esito del primo grado di giudizio, ottenendo, sempre con al fianco l’Avvocato Marini, l’accoglimento dell’istanza che prevedeva la condanna per la società assicuratrice del pagamento della totalità della somma richiesta in primo grado (spese di perizia, compensi professionali liquidati, spese di mediazione) e delle spese processuali per entrambe le fasi di giudizio.
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