MILANO – L’avvocato Marini è intervenuto in favore di un professionista che, seguendo il parere tecnico degli incaricati di un’importante catena commerciale, aveva acquistato un condizionatore per il proprio studio.
A seguito di un sopralluogo presso lo studio, infatti, era stato indicato come adatto un preciso modello di un costoso elettrodomestico, acquistato dal cliente dell’Avvocato Marini, che si è tuttavia dimostrato non corrispondente e conforme alle prestazioni che avrebbe dovuto rendere.
La materia della compravendita è disciplinata dagli artt. 1470 e ss c.c., i quali affermano che le obbligazioni principali del venditore sono quella di far acquistare al compratore la proprietà della cosa o la titolarità del diritto oggetto dello scambio, consegnare la cosa al compratore e garantire lo stesso dall’evizione e dai vizi della cosa.
Più in particolare, l’art. 1497 c.c. dispone che “qualora la cosa venduta difetti delle qualità promesse e di quelle essenziali per cui è destinata il compratore ha il diritto di esperire l’azione di risoluzione del contratto”; in questo caso il costoso impianto di condizionamento installato si è rivelato inidoneo alla funzione prevista in quanto troppo piccolo e poco potente per le dimensioni della stanza e per l’esposizione al sole, requisiti che dovevano essere tenuti in considerazione dai tecnici incaricati e che determinano in modo definitivo l’inidoneità dello stesso ad adempiere alle funzioni alle quali è destinato.
L’avvocato Marini interviene quindi promuovendo l’azione redibitoria volta ad ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione di quanto versato dal professionista, accolta integralmente dal Giudice di Pace di Milano che ha condannato il venditore a restituire la somma pagata (oltre interessi e spese legali) in forza dell’inidoneità della cosa venduta affetta da vizi non conosciuti dal compratore al momento dell’acquisto.
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