L’avvocato matteo marini, per la sua competenza in materia, ha partecipato alla stesura del manuale “la responsabilita’ bancaria” –
a cura di chiodi stefano e di ciommo francesco.
Capitolo VII
LE APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
1. Dell’apertura di credito bancario.
L’apertura di credito bancaria, una delle principali forme d’erogazione, è un contratto fra l’istituto di
credito (accreditante) e il cliente (accreditato) con il quale il primo si obbliga a tenere nella disponibilità
del secondo una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Elemento caratterizzante è la messa a disposizione di una somma di denaro che il cliente ha la facoltà di
utilizzare incondizionatamente 1 .
L’accreditato, quindi, a fronte dell’impegno assunto dalla banca, acquisisce un corrispondente diritto di
utilizzare in tutto o in parte i fondi messi a sua disposizione ed è tenuto alla restituzione delle somme
utilizzate e degli interessi maturati al momento della cessazione del rapporto 2 .
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