Cosa è successo nel pregresso?
Il cliente, con contratto di dipendenza a tempo indeterminato e con un debito di circa € 125.000 si era rivolto al nostro Studio Legale per avviare la procedura del sovraindebitamento.
In prima istanza, il tribunale di Verona aveva dichiarato inammissibile la procedura liquidatoria proposta nell’interesse del cliente avente ad oggetto:
- La liquidazione mensile di 1/5 dello stipendio per 5 anni
- Un piccolo apporto economico proveniente da un soggetto terzo
- La liquidazione dell’autovettura del debitore (unico bene di sua proprietà)
Il tribunale aveva addotto a motivazione dell’inammissibilità l’errata convinzione che lo stipendio non fosse un bene prontamente liquidabile e che il valore del bene mobile e dell’apporto economico del soggetto terzo non fossero rilevanti al fine della procedura di sovraindebitamento.
L’Avvocato Marini è intervenuto quindi proponendo un reclamo al Collegio avverso il provvedimento di rigetto del giudice, dimostrando la correttezza e legittimità del ricorso per la procedura liquidatoria.
Il collegio ha ritenuto corretto quanto eccepito dall’Avvocato Marini, accogliendo il reclamo e dichiarando l’apertura della procedura liquidatoria.
Il cliente ha altresì ottenuto la sospensione del pignoramento dello stipendio che gravava in busta paga in quanto tramite il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio vengono sospese tutte le procedure esecutive pendenti e non ne possono essere iniziate di nuove.
Alla fine del percorso della liquidazione del patrimonio, se il debitore sarà stato rispettoso del piano proposto, non avrà compiuto atti in frode i creditori cooperando con la procedura, potrà ottenere il beneficio dell’esdebitazione ovvero la cancellazione di tutti i debiti non interamente soddisfatti.
Clicca qui per leggere il provvedimento: Tribunale di Verona – 27.12.18