Il Tribunale di Piacenza omologa in favore di una famiglia la proposta di accordo di composizione della crisi

Tutto nasce nel 2008, quando la famiglia decideva di costituire una società agricola per l’allevamento di bovini e per la produzione di latte. L’idea di iniziare questa tipologia di attività deriva dal fatto che il capo famiglia fin dagli anni ’80 aveva aperto una ditta individuale alquanto redditizia.

Tuttavia, negli anni la società agricola non si rivelava poter contare sugli stessi introiti della ditta individuale. Per circa due anni non pervenivano pagamenti da parte di una cooperativa e a tutto ciò si aggiunga la notifica di una multa relativa alle quote latte, da qui l’inizio della situazione debitoria. Inizialmente la famiglia cercava di tamponare i debiti facendo accesso al credito e prestando garanzie personali.

Il monte debitorio, però, non permetteva di coprire tutti i debiti che arrivavano a toccare la somma di € 545.000,00

La società agricola nel 2016 veniva chiusa e – mentre il padre poteva godere della pensione – il figlio decideva di aprire una snc, la quale non risulta avere ad oggi alcuna pendenza debitoria.

L’Avv. Marini, quindi, studiata la posizione consigliava ai clienti di far ricorso all’accordo con i creditori, secondo un piano verificato e attestato dal gestore della crisi.

In base a questa procedura si richiede il voto favorevole del 60% dei creditori. Qualora vi sia l’intesa, il giudice non può rigettare l’istanza presentata dal debitore.

Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l’organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute se ve ne sono, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Verificato il raggiungimento dell’accordo, verificata l’idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori e risolta ogni eventuale contestazione, il giudice omologa l’accordo.

In questo caso, nel quale nessun creditore sollevava contestazioni, la famiglia metteva a disposizione dei creditori:

  • la vendita del patrimonio immobiliare per un prezzo di € 175.000,00.

I crediti venivano, quindi, così ripartiti:

  • la soddisfazione per intero dei crediti in prededuzione;
  • la soddisfazione per intero del credito ipotecario di € 45.478,98, vantato da una banca;
  • la soddisfazione nella percentuale del 64% del credito ipotecario di € 86.183,34, vantato da una banca;
  • la soddisfazione dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari nella misura dell’8%;
  • la soddisfazione per € 27.931,56 dei crediti erariali e previdenziali (di cui una parte verrà soddisfatta grazie ai proventi della vendita del patrimonio e una parte verrà pagata grazie ai redditi annuali).

 

Clicca qui per leggere il provvedimento: Tribunale di Piacenza – 16.02.21